Attivita' e procedimenti

Il Regolamento relativo ai termini e responsabili dei procedimenti amministrativi, modalità di partecipazione al procedimento, semplificazione della documentazione amministrativa, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 9 febbraio 2007 e modificato negli art. 2 e 3 con D.C.C. n. 19 del 30 agosto 2010,

all'articolo 2 dispone che:

Per i procedimenti, che non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, la Giunta comunale individua, mediante apposite schede, il termine massimo, sulla base della complessità ed articolazione dell’iter, termine che non può eccedere 90 giorni salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche ed integrazioni e quindi si rendano indispensabili termini superiori a novanta giorni in considerazione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. Anche per tali procedimenti, valgono  i limiti di cui al comma 4 dell’articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche ed integrazioni e pertanto il termine non potrà di superare i 180 giorni.
Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, vale il termine conclusivo di  30 giorni.
La individuazione dei termini è soggetta a periodica revisione.


Per la consultazione delle schede, vedi qui a fianco sulla sinistra la voce di sottomenù “Tipologie di procedimento”