normativa e modulistica IMU 2

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria (IMU) è istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208.

Il Comune di Bolano, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, ha approvato il regolamento IUC – comprensivo di tre distinte sezioni, IMU, TASI e TARI – con deliberazione C.C. n. 22 del 29/07/2014. Per quanto non previsto dal suddetto regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Bolano. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Bolano in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

 

VERSAMENTO ANNO 2019 - SCADENZE

ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2019

SALDO: entro il 16 DICEMBRE 2019

-> Aliquote IMU anno 2019

-> Aliquote IMU anno 2018

-> Aliquote IMU anno 2017

-> Individuazione dei VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I. - IMU) da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento
Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 30-11-2016

-> Aliquote IMU anno 2016

-> Determinazione aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2014
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014

 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA ED ESENZIONI

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

Si fa presente che, nell'intero territorio del Comune di Bolano, per i terreni agricoli, vige il regime di esenzione dell'IMU per l'anno 2016, essendo quest'ultimo totalmente compreso nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

 

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

 

FABBRICATI

DEFINIZIONE

Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

L'imposta è dovuta sul valore degli immobili che, per i fabbricati iscritti in catasto, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori sotto elencati previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214:

· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

· 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

· 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

· 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

· 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504.

 

AREE FABBRICABILI

DEFINIZIONE

Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, oppure, nell'ipotesi che l'ente locale non sia dotato di tali strumenti, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

 

TERRENI AGRICOLI

Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Sono altresì considerati terreni agricoli, le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/04, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività di cui all'art. 2135 del codice civile. In caso di terreno in comproprietà, qualora uno dei comproprietari abbia i requisiti per poter godere della finzione giuridica appena descritta, questa si estende agli altri comproprietari, anche se questi ultimi non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. L'agevolazione di cui all'art art. 2, comma 1, secondo periodo, lettera b), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche , coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui sopra si applica a tutti i comproprietari.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208, nell'intero territorio del Comune di Bolano, per i terreni agricoli, vige il regime di esenzione dall'IMU, essendo totalmente compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E FATTISPECIE ASSIMILATE

Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate; in mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze così individuate si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate alla aliquota ordinaria.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze individuate ai sensi del precedente comma, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per poter usufruire della agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sua fruizione. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU di variazione nell'ipotesi in cui vengano meno le condizioni per la fruizione dell'agevolazione.

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione dell' apposita dichiarazione.

DETRAZIONE: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione dell'importo di € 200 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

 

COMODATI GRATUITI REGISTRATI

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, corredato di apposita dichiarazione sostitutiva – reperibile presso l’ufficio tributi -.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale dei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per le unità di cui sopra l’aliquota corrispondente per l’anno d’imposta 2016 è 0,96%.

-> Comodato gratuito registrato

 

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

DEFINIZIONE

Si definiscono fabbricati inagibili/inabitabili i fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotetti gravemente lesionati, con rischio potenziale di crollo totale o parziale oppure oggetto di ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino. L'inabitabilità può desumersi dalla contemporanea assenza di sistemi di riscaldamento, servizi igienici, servizio cucina, acqua potabile e altre gravi carenze igienico sanitarie per la cui eliminazione non sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla vigente normativa in materia urbanistico edilizia bensì si rendano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. In generale tali situazioni possono desumersi dall'esistenza di condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, che produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

A prescindere dalla inagibilità o dalla inabitabilità, per godere della riduzione di cui al comma 1, il fabbricato deve essere non utilizzato in alcun modo.

-> Dichiarazione sostitutiva di inagibilita'/inabitabilita'

 

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

CALCOLO IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Ai fini del calcolo, deve essere innanzitutto calcolato il VALORE DELL'IMMOBILE, che è la BASE IMPONIBILE su cui applicare le rispettive aliquote.

Il dato dal quale partire è la rendita catastale dell'immobile, da rivalutare del 5% e moltiplicare per un MOLTIPLICATORE fisso, diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile

BASE IMPONIBILE: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale.

Sulla base imponibile deve essere applicata l'aliquota di riferimento.

Vedi sezioni sopra:

- Fabbricati – definizione e base imponibile

- Aree fabbricabili - definizione e base imponibile

Sul sito istituzionale del Comune di Bolano è disponibile un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line

PROGRAMMA DI CALCOLO
imu

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando gli appositi codici tributo oppure mediante versamento con apposito bollettino di conto corrente postale intestato a PAGAMENTO IMU sul CCP n. 1008857615 . Dovrà essere indicato il codice catastale del comune di Bolano ovvero A932.

CODICI TRIBUTO IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

codici tributo IMU

 

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

 

-> Dichiarazione IMU editabile

-> Istruzioni compilazione modello dichiarazione IMU

-> Dichiarazione IMU enti non commerciali

-> Istruzioni compilazione dichiarazione IMU enti non commerciali

-> Comodato gratuito registrato

-> Istanza di autotutela

-> Istanza di rimborso

-> Istanza di riversamento

-> Dichiarazione sostitutiva di inagibilita'/inabitabilita'